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Servizio di posizionamento AdWords e i diritti conferiti dal marchio d’impresa Stampa
La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata, in data 25 marzo 2010, causa C-278/08, circa l’interpretazione dell’art. 5, n. 1 della direttiva n. 84/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in un caso riguardante la visualizzazione su Internet di link promozionali a partire da parole chiave identiche o simili ad un marchio registrato.
 
La Corte, richiamando in diversi punti le argomentazioni della sentenza in cui si era pronunciata con riguardo ai procedimenti riuniti C-236/08 e C-238/08 - Google France e Google - ha stabilito che l’art. 5, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio ha il diritto di vietare che un inserzionista – sulla base di una parola chiave identica o simile a tale marchio, da lui scelta, senza il consenso del detto titolare, nell’ambito di un servizio di posizionamento su Internet – faccia pubblicità a prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio in questione è stato registrato, qualora tale pubblicità non consenta o consenta solo difficilmente all’utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi cui si riferisce l’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo ovvero, al contrario, da un terzo.
 
Conflitto tra marchio nazionale tedesco e design o modello comunitario Stampa
Con decisione del 12 maggio 2010 il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la pronuncia della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (UAMI), del 31 gennaio 2008.
 
Il Tribunale ha affermato che l’articolo 25 n. 1, lettera e), del Regolamento n. 6/2002 va interpretato nel senso che il titolare di un segno distintivo può agire in forza del medesimo per chiedere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario successivo, qualora, in tale disegno o modello, sia utilizzato un segno che presenti una somiglianza con il suo.
 
Violazione diritti d'autore e Internet Stampa

Il Tribunale di Milano ha stabilito, con sentenza del 20 marzo 2010, n. 3639, che il filmato di una partita di calcio - non la partita di calcio in sé - costituisce opera dell’ingegno tutelabile in considerazione delle sue modalità di realizzazione, quali ad esempio, le tecniche di ripresa delle azioni di gioco, la scelta di evidenziare specifici momenti dello spettacolo e l’accoppiamento di elementi informativi e di grafica. I suddetti elementi concorrono infatti a determinare una sequenza di immagini e di suoni che costituisce il risultato di una scelta tra varie opzioni rappresentative e tecniche, che quindi può integrare quei caratteri di creatività e originalità che costituiscono il presupposto per tale forma di tutela e che fa si che il produttore dell'opera audiovisiva consistente nel film delle partite goda di tutti i diritti patrimoniali connessi a detta sua qualità. Da ciò consegue che la comunicazione al pubblico via internet dei filmati di partite di calcio senza il consenso del produttore dei videogrammi è attività illecita, perché costituisce violazione dei diritti del produttore di tali filmati (art 78ter L. d.A.).

Quanto alla responsabilità dell’internet access provider, anch’esso convenuto in giudizio, il Tribunale ha ritenuto applicabile ad esso l’art. 14 D. Lgsvo 70/03, avendo svolto un servizio delimitato al mero accesso alla rete ed al trasporto delle informazioni (“mere conduit”), senza rivestire alcun ruolo nell’origine della trasmissione o nella selezione sia del destinatario che delle informazioni immesse nella rete.

 
Diritto d'autore e Youtube Stampa

Il 23 giugno scorso la Corte distrettuale di New York ha stabilito che Google  e YouTube non hanno violato i diritti d’autore della società Viacom e di altre emittenti  televisive e associazioni, che avevano citato in giudizio l’internet provider perché video - dei quali le parti attrici detengono i diritti d’autore - erano stati caricati su YouTube da alcuni utenti.

 
Diritto d'autore e TV on demand Stampa

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 aprile 2010, ha interpretato l’articolo 80 della legge sul diritto d’autore, con riferimento alla diffusione di prestazioni artistiche con il sistema on demand. La corte ha stabilito che nella lettera c) di detto articolo sono regolate tutte le ipotesi di "comunicazione al pubblico", anche on demand, di prestazioni artistiche dal vivo nonché di diffusione via etere, satellite, con l'eccezione in entrambi i casi per cui il diritto esclusivo non è riconosciuto se le prestazioni sono rese in funzione di una loro radiodiffusione o già oggetto di una fissazione usata per la diffusione. Il comma d) di detto articolo, invece, regola la possibilità di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle prestazioni artistiche. 

 
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